Pmi: fino a 4 mesi di arresto e 7.500 euro di multa per chi non invia informativa su lavoro agile e sicurezza

2

Roma, 3 apr. (Labitalia) – Da due a quattro mesi di arresto e multe fino a 7.500 euro circa: ecco cosa rischiano i datori di lavoro, dal prossimo 7 aprile, se non trasmetteranno l’informativa scritta, ai dipendenti in lavoro agile e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, riguardante gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È una delle novità della legge annuale sulle piccole e medie imprese (L. n. 34/2026), che ha reso perentorio un obbligo già previsto dall’articolo 22 della Legge n. 81/2017, introducendo un regime sanzionatorio. A fare il punto è la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nell’ultimo approfondimento ‘Lavoro agile e sicurezza: cosa cambia con la nuova legge sulle pmi’, che evidenzia come l’intervento normativo si inserisca nel più ampio processo di adattamento della disciplina della sicurezza alle trasformazioni del lavoro.
In particolare, la norma rafforza il ruolo dell’informativa scritta – da fornire almeno annualmente – quale strumento centrale per garantire la tutela della salute e sicurezza nei contesti diversi dai locali aziendali, dove il controllo diretto del datore di lavoro è limitato. L’informativa dovrà indicare i rischi generali e specifici connessi alla modalità di lavoro agile, con particolare attenzione all’utilizzo dei videoterminali e ai rischi correlati, come affaticamento visivo, problematiche posturali e stress lavoro-correlato.
L’approfondimento dei consulenti del lavoro sottolinea che “l’art. 22 della Legge n. 81/2017, il quale sancisce l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore che svolge la prestazione in modalità agile. A tal fine, la disposizione prevede la consegna, con cadenza almeno annuale, al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, di un’informativa scritta recante l’individuazione dei rischi, tanto generali quanto specifici, connessi alle peculiari modalità di esecuzione della prestazione lavorativa”. “In questo senso, l’art. 11 della Legge n. 34/2026, introducendo il comma 7-bis all’art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008, va ad aggiornare ed estendere tale concetto, sia prevedendo un focus specifico per quanto attiene ai rischi connessi all’utilizzo di videoterminali, sia per ciò che riguarda la necessaria cooperazione che deve caratterizzare congiuntamente le parti coinvolte (datore e lavoratori), al fine di realizzare il miglior paradigma in termini di salute e sicurezza, riprendendo il principio di cui al secondo comma dell’art. 22, Legge n. 81/2017”, conclude.

articolo precedenteA Roma doppio intervento da record: ricostruita vescica e impianto di protesi peniena
prossimo articoloDl accise: associazioni, servizi trasporto autobus a rischio senza correttivi immediati