Roma, 11 mag. (Labitalia) – La corretta interpretazione del concetto di ‘inadempienza’ è al centro della richiesta di chiarimenti avanzata dal Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro al ministero dell’Economia e delle Finanze sulle nuove regole per i pagamenti della Pubblica amministrazione ai professionisti. Dopo una prima richiesta, inviata a febbraio, il Cno torna oggi sul tema con una lettera indirizzata al Dicastero, sollecitando indicazioni sulle concrete modalità della verifica di inadempienza fiscale prevista dal nuovo comma 1-ter dell’art. 48-bis del dpr n. 602/1973, introdotto dalla legge n. 199/2025.
Secondo il Consiglio nazionale, l’inadempienza non può coincidere con una generica irregolarità, ma deve presupporre l’esistenza di un credito iscritto a ruolo, liquido ed esigibile, non sospeso e non oggetto di una rateizzazione regolarmente rispettata.
Da qui la richiesta di evitare automatismi: prima di procedere – secondo il Cno – deve essere garantita una verifica sostanziale, consentendo al professionista di segnalare eventuali circostanze che escludano l’inadempienza. Nella lettera vengono poi sollevati altri profili critici, tra cui l’assenza, per gli esercenti arti e professioni, di una soglia minima per l’attivazione della verifica e l’entità delle somme che la pa potrebbe trattenere a compensazione di eventuali debiti erariali. Si tratterebbe, infatti, di importi lordi, al netto della sola ritenuta d’acconto. Un meccanismo che, secondo la categoria, rischia di produrre effetti distorsivi, sottraendo al professionista anche somme che saranno poi tassate come reddito.


